Aliquota IVA applicabile alla cessione di alimenti per cani e gatti

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2018, n. 60/E

Con la Risoluzione n. 60/E del 7 agosto 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’aliquota IVA da applicare alle cessioni di alimenti per cani e gatti. In specie, trattasi di prodotti che integrano l’alimentazione per garantire una dieta completa all’animale e sono classificati dalla normativa europea come “mangimi (o alimenti) dietetici complementari per cani e gatti”. Secondo l’Agenzia delle Entrate, alla cessione di tali prodotti deve applicarsi l’aliquota IVA ordinaria. L’ Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli, acquisita la valutazione tecnica dei Laboratori Chimici, ha ritenuto, infatti, di classificare gli alimenti in esame nell’ambito del Capitolo 23 della Tariffa Doganale “Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali”, alla voce 2309: “Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali” ed in particolare alla sottovoce 230910 quali “Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto”. Tale classificazione non consente l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata, ai sensi del punto n. 91 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, relativa alle “preparazioni del genere di quelle utilizzate nell’alimentazione degli animali”, poiché i prodotti consistenti in “alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto” sono espressamente esclusi dall’aliquota IVA ridotta al 10 per cento.