Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 22 marzo 2020

In allegato il testo del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante ulteriori misure urgenti per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale.

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Le disposizioni del decreto – che producono effetto dalla data di oggi  (23 marzo) fino al 3 aprile prossimo – si applicano cumulativamente a quelle del D.P.C.M. 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo, i cui termini, già fissati al 25 marzo, vengono entrambi prorogati al 3 aprile 2020. Si riportano di seguito i punti essenziali:

  • vengono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali (ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 l decreto, che possono proseuire la propria attività).
  • rimangono ferme, per tutte le attività non sospese, le raccomandazioni previste nel precedente DPCM dell'11 marzo: massimo utilizzo della modalità di lavoro agile; incentivazione delle ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio; incentivazione di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
  • Le attività non sono sospese sono  tenute al rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e Parti sociali.
  • resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM 11 marzo u.s. (e relativi allegati, da leggersi in combinato disposto con le disposizioni dei DPCM 8 e 9 marzo, laddove non incompatibili) e dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo scorso.
  • le attività produttive che sono sospese possono, comunque, proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
  • sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali: è tuttavia confermata la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogata a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti.
  • restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva.
  • è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
  • le imprese, le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto, completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza.
  • è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per “comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.
  • viene, pertanto, soppressa la disposizione del DPCM 8 marzo che prevedeva la possibilità di spostamenti volti al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Scarica il Decreto:

DPCM 22 marzo 2020.pdf