Definizione agevolata liti pendenti

La Manovra correttiva 2017 ha introdotto una nuova definizione agevolata delle liti fiscali pendenti.

Su domanda dell’interessato, da presentare entro il 30 settembre 2017, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, possono essere definite con il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.

Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 24 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Il versamento degli importi dovuti avviene in un massimo di tre rate:

- entro il 30 settembre 2017, l’intero importo o una prima rata pari al 40% del totale delle somme dovute;

- entro il 30 novembre 2017, la seconda rata, pari all’ulteriore 40%;

- entro il 30 giugno 2018, la terza e ultima rata pari al residuo 20%.

Non è tuttavia ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano 2.000 euro.

Per ulteriori informazioni è possibile chiedere un appuntamento al numero tel. 040 7707366 o per e-mail a info@confcommerciotrieste.it.