Divieto di pagare la retribuzione in contanti dal 1 luglio 2018

A decorrere dal 1 luglio 2018, per effetto della Legge di Bilancio 2018 il pagamento della retribuzione e dei compensi dei seguenti lavoratori:

  • dipendenti (qualsivoglia sia l’inquadramento contrattuale: a termine, intermittente, apprendistato, job sharing, a chiamata, full e part time, etc.);
  • collaboratori coordinati e continuativi (compresi gli amministratori di società che non fatturano il compenso ma gli viene consegnata la busta paga);
  • soci lavoratori di cooperativa,
deve avvenire solo attraverso gli strumenti di seguito elencati:
  • bonifico bancario o postale, con codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • assegno consegnato direttamente al lavoratore, o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento deve essere comprovato e il delegato deve essere il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni;
  • strumenti di pagamento elettronico (in via generale, ma non solo, carta di credito).
Anche gli eventuali anticipi per trasferte, ovvero i rimborsi per le spese di trasferta sostenute dal lavoratore, devono essere erogati in modalità tracciabile.

In definitiva è vietato l’utilizzo di denaro contante.

La norma prevede invece che sono esclusi dall’obbligo del pagamento tracciato della retribuzione i rapporti di lavoro domestico (di cui alla L. 2 aprile 1958, n. 339 e a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici).

Per ulteriori informazioni è possibile chiedere un appuntamento al numero tel. 040 7707366 o per e-mail a info@confcommerciotrieste.it.