Le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica potranno definire in maniera agevolata i debiti relativi a carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento delle imposte dovute in base alle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali Inps.
La specifica normativa è prevista dell’articolo 1, commi 184-199, della legge di bilancio 2019, n. 145/2018, secondo cui la situazione di grave e comprovata difficoltà economica sussiste nei seguenti casi:
- l’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) riferito al proprio nucleo familiare non supera al limite di 20mila euro;
- alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della legge 3/2012.
- 16%, se l’Isee non supera 8.500 euro
- 20%, se l’Isee supera 8.500 ma non 12.500 euro
- 35%, se l’Isee supera 12.500 ma non 20.000 euro
- 10%, in caso di procedura di liquidazione.
Pertanto, chi aderisce beneficia della riduzione degli importi dovuti (secondo le percentuali viste) nonché dell’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora ovvero, in riferimento ai debiti previdenziali, delle sanzioni e delle somme aggiuntive (articolo 27, comma 1, Dlgs 46/1999).
Per aderire dovrà essere presentata una domanda entro il 30 aprile 2019, secondo le modalità e con il modello che saranno prossimamente pubblicati sul sito dell’Agenzia della riscossione.
I pagamenti potranno essere effettuati:
- in unica soluzione entro il 30 novembre 2019
- in rate pari al: 35%, con scadenza 30 novembre 2019; 20%, con scadenza 31 marzo 2020; 15%, con scadenza 31 luglio 2020; 15%, con scadenza 31 marzo 2021; 15%, con scadenza 31 luglio 2021.
In caso di pagamento rateale saranno applicati gli interessi al tasso del 2% annuo.
L’agente della riscossione, entro il 31 ottobre 2019, comunicherà a chi ha presentato la dichiarazione di adesione l’ammontare delle somme complessivamente dovute per l’estinzione e quello delle singole rate, nonché la scadenza di ciascuna di esse.
I debiti definibili con il “saldo e stralcio” possono essere estinti anche se erano già stati ricompresi in dichiarazioni di adesione alle prime due edizioni della rottamazione (articolo 6, comma 2, Dl 193/2016 e articolo 1, comma 5, Dl 148/2017), procedura che il debitore non ha perfezionato con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute.
Le somme eventualmente versate per la rottamazione non sono restituibili, ma vengono computate ai fini della definizione tramite “saldo e stralcio”.
Per ulteriori informazioni è possibile chiedere un appuntamento al numero tel. 040 7707366 o per e-mail a info@confcommerciotrieste.it.