Imposta servizi digitali

Viene istituita l'imposta sui servizi digitali per le grandi imprese che gestiscono piattaforme digitali.

L'imposta, pari al 3%, si applica ai ricavi che derivano dai seguenti servizi digitali:

  •   veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
  •   messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
  •   trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.
La tassazione si applicherà nel caso di imprese (dunque persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla tipologia e dalla forma giuridica utilizzata) che, singolarmente o a livello di gruppo, realizzano nel corso di un anno solare:
  •   ricavi complessivi, ovunque realizzati, non inferiori a 750 milioni di euro;
  •   ricavi derivanti da servizi digitali, nel territorio dello Stato, non inferiori a 5,5 milioni di euro.
L'imposta sui servizi digitali prevista dalla Legge di Bilancio 2019 non si applica, però, se i servizi sono resi nei confronti dei soggetti controllati o controllanti dall'impresa. In pratica, l'imposta sui servizi digitali riguarda servizi digitali verso l'esterno, non eventuali forme di digitalizzazione interna. L'aliquota si applica al lordo dei costi e al netto dell'IVA e di altre imposte indirette. Il versamento è trimestrale, con scadenza entro il mese successivo a ciascun trimestre. La dichiarazione dell'imposta è, invece, annuale e riguarda l'ammontare dei servizi tassabili prestati entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta. Un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d'imposta se l'utente di un servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in detto periodo.

Un utente è localizzato nel territorio dello Stato se:

  •   nel caso di un servizio di veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata, la pubblicità in questione figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta, per accedere a un'interfaccia digitale;
  •   nel caso di un servizio di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi:
  1.   se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d'imposta;
  2.   se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra nel punto 1, l'utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta, che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato;
  3.   nel caso di un servizio di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale, i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta.
Per l'applicazione dell'imposta, i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero di partita IVA, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti per l'applicazione dell'imposta, sono tenuti a richiedere all'Agenzia delle Entrate un numero identificativo. In relazione all'accertamento, alle sanzioni, alla riscossione e al contenzioso riguardante la nuova imposta viene sancita l'applicazione della disciplina vigente in materia di IVA, in quanto compatibile. Per l'effettiva applicazione della norma, bisogna aspettare un apposito decreto ministeriale attuativo (da emanare entro il 1° maggio 2019), e poi i provvedimenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate nonché i pareri di tutte le authority coinvolte. Naturalmente la suddetta disciplina abroga la precedente tassazione dei servizi digitali (c.d. web-tax), introdotta con la legge di Bilancio 2018 e mai entrata in vigore.

  Introduzione della cedolare secca sulle locazioni degli immobili ad uso commerciale

La legge di Bilancio 2019 estende il regime della cedolare secca anche per l'affitto di locali commerciali, nella misura del 21%. La "cedolare secca" anche per le locazioni degli immobili commerciali, fortemente voluta dalla Confederazione, è un primo tassello per cercare di risolvere l'annoso problema della desertificazione commerciale dei centri urbani e, in particolar modo, dei centri storici, ma a condizione che tale misura agevolativa sia finalizzata non solo alla riduzione del prelievo fiscale a carico del locatore dell'immobile, ma anche alla riduzione dei canoni di locazione corrisposti dal conduttore. E' necessario, pertanto, che vengano apportate alla norma le dovute modifiche affinché tale beneficio sia condiviso tra locatore e conduttore attraverso una effettiva riduzione dei canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale. Come noto, la cedolare secca è un'alternativa al regime ordinario di tassazione mediante imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali (regionale e comunale). Consente di evitare il pagamento delle imposte indirette a cui sono soggetti i contratti di locazione, ossia l'imposta di registro e l'imposta di bollo. D'altro canto, optando per l'imposta sostitutiva il contribuente rinuncia all'aggiornamento Istat del canone annuo di locazione. Si ricorda che, precedentemente alla modifica normativa, potevano accedere al regime della cedolare secca le persone fisiche per la tassazione dei redditi derivanti dalla locazione di fabbricati abitativi destinati dal locatario a essere utilizzati come abitazione. Nella formula approvata dalla Legge di bilancio 2019, l'opzione per la cedolare secca è esercitabile a condizione che l'unità locata sia accatastata nella categoria C/1 e abbia una superficie non superiore a 600 mq.

In particolare, il nuovo regime agevolato si applica:

  •   ai contratti di locazione nuovi, ovvero stipulati nel corso dell'anno 2019;
  •   per l'intera durata del contratto;
  •   a negozi e botteghe (quindi immobili ad uso commerciale di categoria catastale C/1) e relative pertinenze locate congiuntamente;
  •   agli immobili di superficie massima di 600 mq (nel calcolo della superficie, le pertinenze non vanno considerate);
  •   ai locatori persone fisiche, mentre nessun requisito è previsto in capo ai conduttori.
L'imposta sostitutiva non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto tra le stesse parti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. Si tratta di una norma concepita per evitare pratiche strumentali attraverso le quali i contraenti si accordano per risolvere anticipatamente il contratto e sottoscrivere un nuovo accordo con il regime agevolativo in commento.

  Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi e semplificazione del processo di fatturazione elettronica

Dal 1° luglio 2019, per effetto del c.d. decreto fiscale collegato, i commercianti al minuto e assimilati, con volume di affare superiore a 400.000 euro, trasmetteranno telematicamente i corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate utilizzando i nuovi registratori telematici. Dal 1° gennaio 2020 l'obbligo sarà esteso a tutti i soggetti, anche con volume di affari pari o inferiore a tale limite. A tale data, quindi, l'obbligo di trasmissione telematica di corrispettivi sarà generalizzato per tutti i commercianti al minuto, ribaltando quello che, in attuazione della legge delega di riforma fiscale e fino al 2018, era un regime opzionale. La disposizione, dunque, non si presenta proprio come una novità, dato che già in passato il legislatore era intervenuto sul tema introducendo un regime opzionale e consentendo alle imprese che operano nel settore della grande distribuzione di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate. A decorrere dal 1° gennaio 2017, tale modalità di certificazione e trasmissione dei corrispettivi è stata soppressa, fatta salva la possibilità per le imprese della grande distribuzione che avevano esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016, di avvalersene fino al 31 dicembre 2018. Si segnala poi che il legislatore fiscale ha ulteriormente abbreviato i tempi prevedendo, a partire dal 1° aprile 2017, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici (cosiddetti vending machine) e, a decorrere dal 1° luglio 2018, per gli impianti stradali ad elevata automazione nei quali il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato.

La relazione illustrativa al Decreto fiscale 2019 riporta esplicitamente gli obiettivi che l'introduzione progressiva di tale nuovo obbligo si pone di raggiungere:

  •   eliminare alcuni adempimenti contabili quali quelli di tenuta del registro dei corrispettivi che, quindi, viene abolito;
  •   semplificare e armonizzare i processi e i documenti di certificazione dei corrispettivi derivanti dalle operazioni B2B e B2C;
  •   potenziare i processi di analisi del rischio e controllo preventivo dei fenomeni evasivi, consentendo all'Amministrazione finanziaria di intervenire in fase pre-dichiarativa con strumenti di compliance;
  •   creare i presupposti per stimolare la diffusione dei pagamenti elettronici;
  •   proseguire la spinta alla digitalizzazione del Paese.
Per l'introduzione dell'obbligo all'intera platea di contribuenti, è necessario tenere in considerazione che vi sono alcuni aspetti molto tecnici per cui il legislatore ha ritenuto di dover procedere all'introduzione dell'adempimento in maniera più progressiva e al contempo prevedere specifici esoneri.

La norma infatti, statuisce che con:

  •   un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettati specifici esoneri dagli adempimenti in esame;
  •   un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere stabiliti specifici esoneri legati al livello di connessione alla rete necessaria per la trasmissione dei dati.
La materia della trasmissione telematica dei corrispettivi è oggetto di forte interesse da parte della Confederazione che ha svolto una costante e proficua attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e con il MEF, proponendo soluzioni e modifiche normative che hanno trovato accoglimento, da ultimo, in Telefisco 2019. Al riguardo, si segnala la risposta fornita ad un'impresa di servizi che allo stato attuale emette, a seconda dei casi, fattura o ricevuta fiscale e chiede se dal 1° luglio 2019, con l'entrata in vigore dell'obbligo di invio dei corrispettivi, potrà ancora emettere la ricevuta fiscale. In risposta, l'Agenzia precisa che ove non sia prevista un'espressa esenzione dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi per i servizi forniti, a partire dal 1° luglio 2019 – per i soggetti IVA con un volume d'affari superiore ad euro 400.000 – nonché dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri, fatta salva l'emissione di fattura a richiesta del cliente, sarà obbligatorio l'invio dei dati dei corrispettivi e non saranno più possibili forme di documentazione diverse dalla fatturazione elettronica.

Credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico

La trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle Entrate comporta che ogni punto vendita sia dotato di strumenti tecnologici adeguati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Per tale ragione, il collegato fiscale alla legge di bilancio 2019, ha previsto un credito d'imposta per i soggetti che negli anni 2019 e 2020 acquisteranno o adatteranno strumenti idonei al nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi all'amministrazione finanziaria. Il credito d'imposta è pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto di uno strumento nuovo, con un tetto massimo di 250 euro; in caso di modifica ad uno strumento già nella disponibilità del contribuente, il contributo massimo riconosciuto è pari a 50 euro per ogni strumento. Il decreto aveva inoltre, previsto che il contributo fosse anticipato dal fornitore mediante sconto sul prezzo e successivamente, a lui rimborsato come credito d'imposta di pari importo. L'intervento posto in essere dalla Legge di Bilancio 2019 prevede invece, che il credito d'imposta venga riconosciuto direttamente al contribuente che dovrà sostenere la spesa per l'adeguamento dei registratori di cassa. Con tale modifica, accogliendo le istanze in più occasioni sollevate dalla Confcommercio, si evita di creare l'accumulo di un significativo credito d'imposta in capo ai fornitori. Il credito d'imposta può essere utilizzato dalla prima liquidazione periodica iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti. Le norme attuative del credito d'imposta saranno emanate prossimamente con un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Lotteria degli scontrini

Mutuando il meccanismo da altre economie che già l'hanno introdotto, il decreto fiscale collegato fissa, al 1° gennaio 2020, l'avvio della lotteria degli scontrini (introdotta dalla legge di Bilancio 2017), con l'estrazione a sorte di scontrini ai quali verrà assegnato un premio. Si tratta di un meccanismo premiale, con funzione di incentivo, per il consumatore finale, a richiedere l'emissione dello scontrino. L'introduzione di tale lotteria, richiederà la necessità di inviare i dati non cumulativamente a fine giornata quanto singolarmente per ogni operazione (data, importo e modalità di pagamento), con l'indicazione anche dei dati specifici relativi all'acquirente (codice fiscale). La partecipazione al gioco sarà riservata solo ai contribuenti maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. La data di partenza è coerente con l'avvio dell'obbligo generalizzato di trasmissione dei corrispettivi ed evita distorsioni concorrenziali tra operatori già strutturati per obbligo o per scelta all'invio dei dati, rispetto a quelli che non hanno ancora attuato gli opportuni investimenti.

Semplificazione del processo di fatturazione elettronica

La Legge di bilancio per il 2019, così come le modifiche apportate in sede di conversione del Decreto fiscale, intervengono relativamente alla platea dei soggetti esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica tra privati ricomprendendovi:
  •   gli operatori sanitari, quando trasmettono i dati delle prestazioni rese con il Sistema Tessera Sanitaria (limitatamente al 2019). L'esonero è stato deciso sia per evitare una duplicazione delle stesse informazioni sia per rispettare la privacy, che deve essere accentuata per la presenza di dati sensibili. Questa modalità riguarda le spese mediche e sanitarie di farmacie; strutture sanitarie pubbliche/private accreditate e non accreditate; medici iscritti all'albo dei chirurghi e degli odontoiatri; esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco; psicologi; infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica; ottici; veterinari. In tal modo sono state recepite le osservazioni del Garante privacy, che con apposito provvedimento invitava l'Agenzia delle Entrate a dare idonee istruzioni affinché «in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo Sdi concernente l'erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall'invio dei dati attraverso il sistema Tessera sanitaria».
  •   associazioni sportive dilettantistiche e soggetti non profit che applicano il regime forfettario (opzionale), e hanno conseguito, nel 2018, per le attività commerciali, ricavi inferiori a 65mila euro. Il regime forfettario opzionale trova applicazione nei riguardi delle associazioni sportive dilettantistiche che conseguono proventi, derivanti da attività commerciali, non superiori alla soglia di 400.000 euro e che sono, tra l'altro, esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili. La legge di bilancio 2019, cancella dunque, per i soggetti che applicano il regime agevolato delle asd, l'obbligo di emissione della fattura elettronica laddove abbiano ricavi fino a 65.000 euro mentre dovranno assicurare l'emissione della fattura elettronica da parte del proprio cliente solamente in caso di superamento di tale limite.
In materia di fatturazione elettronica da parte dei soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni effettuate nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione, demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate la definizione delle regole tecniche per l'emissione tramite il Sistema di interscambio delle fatture elettroniche da parte dei suddetti soggetti passivi IVA, nei confronti di persone fisiche che non operano nell'ambito di attività d'impresa, arte e professione. Tali regole tecniche si applicano solamente alle fatture elettroniche riferite a contratti stipulati con i consumatori finali precedentemente al 1° gennaio 2005, ove non sia stato possibile identificare il codice fiscale degli stessi, anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti dall'Agenzia delle entrate.

  Emissione ed effettuazione delle operazioni

Con una norma a carattere generale, che dunque si applica a tutte le fatture, non unicamente quelle elettroniche, il decreto fiscale collegato ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura vada emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione. Come detto, questa misura ha valenza generale e pertanto applicabile anche alle fatture verso l'estero oppure, ad esempio, da parte dei contribuenti minimi non soggetti all'obbligo di emissione della fattura elettronica. Inoltre, la fattura, nell'ipotesi in cui venga emessa in una data diversa da quella in cui è compiuta l'operazione, deve contenere obbligatoriamente anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo. Ad esempio, se l'operazione è effettuata in data 1° luglio 2019 e il cedente/prestatore emette la fattura il 5 luglio, la stessa deve contenere anche la data del 1° luglio. Se, al contrario, la fattura viene emessa il 1° luglio la fattura non riporterà altra data, oltre quella di emissione. La norma è finalizzata a riconoscere tempi più lunghi per la gestione delle fatture immediate senza cambiare nulla relativamente al processo di gestione delle fatture differite. In occasione del recente Telefisco 2019, è stata data risposta ad un commerciante al dettaglio, che chiedeva se è possibile emettere una copia analogica del documento che invierà al Sdi con i tempi della moratoria o, dal 1° luglio, entro il termine di dieci 10 giorni previsto dalla modifica normativa. Fermi i tempi legislativamente fissati per l'emissione delle fatture elettroniche, l'Amministrazione finanziaria chiarisce che le parti sono libere di concordare l'anticipazione di una copia del documento inviato tramite Sistema di Interscambio. Tuttavia, anche in questa ipotesi il documento fiscalmente rilevante è solo la fattura elettronica emessa e ricevuta tramite il Sistema di Interscambio.

  Registrazione acquisti e vendite

In ottica di semplificazione, vengono apportate modifiche ai registri IVA vendite e acquisti. Quanto al registro IVA vendite, il Decreto fiscale modifica i termini di registrazione superando l'attuale termine di 15 giorni dalla data di emissione della fattura e fissando invece, al 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione il termine entro cui annotare le fatture emesse. Ciò consentirà di liquidare correttamente l'imposta a debito di periodo, anche tenuto conto della possibilità, a decorrere dal 1° luglio 2019, di emettere fatture immediate entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione. Resta confermata invece, per le fatture "differite", la registrazione entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni, consentendo di fatto lo slittamento dell'esigibilità dell'imposta. Quanto invece al registro IVA acquisti, viene abrogato l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture passive. Tale adempimento risulta infatti, automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite SdI.

  Detrazione dell'IVA

Tenendo conto dei nuovi termini concessi per l'emissione della fattura e dei tempi di recapito della fattura elettronica, la quale potrebbe essere recapitata al cessionario/committente oltre il periodo in cui l'imposta diventa esigibile, la norma consente a cessionari e committenti di esercitare, entro il giorno 16 di ciascun mese, il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Unica condizione richiesta è che la fattura sia stata recapitata entro i termini di liquidazione e sia stata debitamente registrata. Questa possibilità di detrazione "differita" non sarà invece ammessa per le operazioni effettuate in un anno d'imposta le cui fatture di acquisto siano ricevute nell'anno successivo: l'IVA dovrà in questa ipotesi essere detratta nell'anno di ricezione del documento. L'attuale normativa prevede invece che l'IVA possa essere detratta, previa registrazione della fattura, nella liquidazione relativa al mese in cui la fattura stessa è stata ricevuta. Su tale argomento, in occasione del recente Telefisco 2019 si è chiesto se, nel caso di fattura relativa ad acquisti effettuati nel 2018, ricevuta il 5 marzo 2019 è possibile esercitare il diritto alla detrazione direttamente nella liquidazione del 16 marzo o del 16 aprile. L'Agenzia, richiamando le norme di riferimento, precisa che la suddetta fattura potrà essere portata in detrazione a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese di marzo e quindi dal 16 aprile 2019.

  Attenuazione del regime sanzionatorio

Alle suddette semplificazioni e esoneri, si accompagna una moratoria delle sanzioni applicabili gli operatori che non saranno pronti a gestire, dal 1° gennaio 2019, la predisposizione e la trasmissione delle fatture in modalità elettronica. Tali soggetti potranno usufruire di un periodo (di sei mesi per i contribuenti trimestrali e di 9 mesi per i contribuenti mensili) in cui la fattura elettronica potrà essere emessa in ritardo senza sanzioni, a condizione che l'emissione avvenga entro il termine di liquidazione dell'IVA di periodo, o comunque le sanzioni saranno ridotte al 20% se la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. La moratoria si applica anche con riferimento al cessionario/committente che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura elettronica ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione con autofattura o con ravvedimento operoso. L'obiettivo è quello di permettere l'entrata in vigore della fatturazione elettronica e, al contempo, consentire ad imprese ed intermediari di abituarsi ai nuovi sistemi informatici. In particolare, il decreto fiscale collegato, come modificato in sede di conversione, prevede, per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 per i contribuenti trimestrali e per i primi nove mesi del 2019 per i contribuenti mensili:
  •   la non applicabilità delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'IVA, qualora la fattura elettronica non sia emessa contestualmente, ovvero entro le ore 24 dalla cessione del bene o dalla prestazione del servizio, ma comunque entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA;
  •   che qualora la fattura sia emessa, al più tardi, entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'IVA del periodo successivo, le sanzioni saranno applicabili, ma con una riduzione dell'80%.
Oltre il termine della liquidazione del periodo successivo, le sanzioni saranno applicate in misura piena. In particolare, chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle fatture è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato. La stessa sanzione, si applica al soggetto che indica, nella documentazione o nei registri, un'imposta inferiore a quella dovuta. In questi casi, la sanzione comunque non può essere inferiore a euro 500. La sanzione è invece, dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo. Infine, anche il cessionario o il committente che abbia detratto l'imposta in assenza di una fattura elettronica è punito con una sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione. La Confederazione – al fine di evitare che l'avvio della fatturazione elettronica obbligatoria si potesse tramutare in ulteriori oneri amministrativi a carico delle imprese – in seno al «Forum Italiano sulla Fatturazione Elettronica» - ha svolto una costante e proficua attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e con il MEF, proponendo soluzioni e modifiche normative che hanno trovato accoglimento sia nei provvedimenti legislativi emanati dal Governo sia nei documenti di prassi e nelle FAQ emanati dall'Amministrazione finanziaria e da ultimo in Telefisco 2019. In tale ultima occasione, in tema di moratorie e sanzioni è stato precisato dall'Agenzia delle Entrate che la moratoria per la tardiva emissione di fattura elettronica non si applica anche per le sanzioni per gli omessi versamenti da errata liquidazione.

La domanda formulata all'Agenzia delle Entrate riguardava la seguente situazione:

  •   operazione effettuata in data 21 febbraio 2019;
  •   emissione di fattura il 13 aprile 2019, con liquidazione Iva al 16 aprile (seconda liquidazione successiva alla data di effettuazione dell'operazione).
Nel caso di specie, il contribuente che emette la fattura entro la seconda liquidazione Iva successiva alla data di effettuazione dell'operazione e versa irregolarmente l'importo dovuto nella prima liquidazione sarà soggetto:
  •   a sanzione in misura ridotta per ritardo di fatturazione (dal 90 al 180% dell'imposta);
  •   a sanzione in misura intera per omesso versamento (30% dell'imposta).

  Credito di imposta per la vendita al dettaglio di giornali e periodici

La Legge di Bilancio 2019 riconosce, per gli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta a favore degli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Il credito è concesso nella misura massima di 2.000 euro ed è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese che saranno individuate con il Decreto attuativo, da adottare entro 60 giorni a partire dal 1° gennaio 2019. L'agevolazione si estende anche a quelle attività commerciali che, pur non essendo esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali, riviste e periodici, rappresentino tuttavia l'unico punto vendita al dettaglio dei predetti articoli nel comune considerato.

Al riguardo, si ricorda che possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:

  •   le rivendite di generi di monopolio;
  •   le rivendite di carburanti e di oli minerali;
  •   i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
  •   le strutture di vendita medie e grandi, nonché i centri commerciali, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
  •   gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
  •   gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
Il credito è concesso nei limiti e alle condizioni della normativa europea relativa agli aiuti de minimis (di cui al Regolamento (UE) 1407/2013) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello F24. Il credito d'imposta in commento è riconosciuto nel limite di 13 milioni di euro per il 2019 e di 17 milioni di euro per il 2020.

  Soppressione dell'"IRI" (Imposta sul Reddito di Impresa)

Viene disposta l'abrogazione dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI) - regime opzionale di tassazione per gli imprenditori individuali e società di persone - con effetto retroattivo a decorrere dal periodo di imposta 2018. L'IRI, già prevista dalla Legge Delega di Riforma fiscale, era stata introdotta con la legge di bilancio 2017, con lo scopo di rendere uniforme la tassazione del reddito d'impresa, a prescindere dal fatto che si esercitasse l'attività economica sotto forma di società di capitali o di società di persone o di ditta individuale. n particolare,  il meccanismo dell'"IRI" prevedeva che gli utili che le società di persone o le ditte individuali reinvestivano nella propria impresa fossero assoggettati all'aliquota fissa del 24%, mentre gli utili prelevati per le esigenze personali o familiari dell'imprenditore fossero assoggettati alle aliquote progressive IRPEF. L'"IRI", in pratica, estendeva alle imprese individuali ed alle società di persone i benefici attribuiti dall'IRES nelle società di capitali. Con le aliquote d'imposizione previste per l'"IRI" e gli attuali scaglioni IRPEF, l'"IRI" avrebbe portato concreti benefici alle imprese personali che avessero voluto capitalizzare gli utili prodotti, per la parte di reddito superiore a 15.000 euro (scontando aliquote marginali IRPEF superiori al 24%). Volendo fare un'analisi costi-benefici emergenti, l'esempio che segue mostra il beneficio che le imprese individuali in contabilità ordinaria avrebbero ottenuto con l'applicazione dell'imposta "IRI":
  •   Impresa individuale con reddito di impresa di 40.000 euro, di cui 15.000 euro prelevati dall'imprenditore;
  •   IRPEF dovuta con le attuali disposizioni: 11.520 euro;
  •   Imposta dovuta con l'IRI: 9.450 euro;
  •   Vantaggio fiscale: 2.070 euro.
In questa ipotesi, tutto il differenziale positivo di imposizione emerge dalla parte di reddito eccedente i 15.000 euro che, invece di scontare l'aliquota IRPEF del 27% o del 38%, sarebbe rimasta assoggettata ad "IRI" ad aliquota del 24%. L'esempio è finalizzato a sottolineare che all'aumentare del reddito, mantenendo ferma a 15.000 euro la quota di reddito distribuita, il margine di convenienza della nuova "IRI" sarebbe aumentata sempre di più.

L'esempio che segue, invece,  tiene conto del fatto che una parte di reddito viene distribuita perché necessaria al sostentamento personale dell'imprenditore e della sua famiglia.

  •   Impresa individuale con reddito di impresa di 40.000 euro e prelevamento dell'imprenditore di 28.000 euro;
  •   IRPEF dovuta con le attuali disposizioni: 11.520 euro;
  •   Imposta dovuta con l'IRI: 9.840 euro;
  •   Vantaggio fiscale:1.680 euro.
E' evidente che l'"IRI" - oltre a rendere neutra fiscalmente la scelta della forma giuridica di come esercitare l'attività di impresa – avrebbe favorito anche il reinvestimento degli utili nella propria azienda e, quindi, la patrimonializzazione delle piccole imprese costituite sotto forma di società di persone o di ditta individuale. In pratica, l'"IRI" sarebbe stata utile a far diventare "un po' più grandi" ed a strutturare meglio le piccole imprese che sono il vero tessuto economico del nostro Paese, interessando circa 250.000 imprese che avrebbero tratto un concreto vantaggio fiscale dalla sua applicazione. Con l'abrogazione dell'IRI, coloro che esercitano attività di impresa sotto forma di società di capitali [società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (s.r.l.)], continuano ad essere soggetti all'IRES (Imposta sul Reddito delle Società) con aliquota fissa che, dal 2017, è pari al 24%. Chi, invece, esercita attività di impresa sotto forma di società di persone [società in nome collettivo (s.n.c.), società semplice, società di fatto] o come ditta individuale, è soggetto all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) con aliquote progressive che variano da un minimo del 23% ad un massimo del 43%.

Sblocco dei tributi locali

Dal 2019, non sarà più applicato il blocco degli aumenti di imposte e tasse locali, introdotto dalla legge di Stabilità del 2016, con cui era stata disposta la sospensione del potere di aumento dei tributi per Regioni ed Enti locali, mantenendo l'assetto impositivo dell'anno 2015 per le annualità 2016, 2017 e 2018. I tributi locali interessati dal possibile aumento sono l'Irap, l'Imu, la Tasi, le addizionali Irpef, la Tosap e l'imposta sulla pubblicità. Per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali per l'anno 2019, i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno tempo fino al 31 marzo 2019, termine fissato da un decreto del Ministero dell'Interno, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021. Pertanto, l'addizionale regionale all'Irpef potrà arrivare al 3,3%, l'addizionale comunale allo 0,8% e l'Imu, assieme alla Tasi, al 10,6 per mille. Riguardo alla Tasi, peraltro, i Comuni potrebbero deliberare una sua ulteriore maggiorazione dello 0,8 per mille per il 2019 e il 2020, permettendo così di raggiungere, sommando Imu e Tasi, un'aliquota dell'11,4 per mille sul valore dell'immobile, ben più alta rispetto al limite del 10,6 per mille. Inoltre, viene consentito ai Comuni, che avevano già disposto per gli anni 2016-2018 la maggiorazione dello 0,8 per mille, la possibilità di mantenere la medesima aliquota anche per il 2019. Per quanto riguarda l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, a partire dal 2019, gli enti locali hanno la facoltà di aumentare le tariffe ed i diritti fino al 50%, per le superfici superiori al metro quadrato. Al riguardo, in occasione di Telefisco 2019, il Mef ha escluso l'aumento delle tariffe relative alle altre forme di pubblicità non commisurate al limite dimensionale del metro quadrato come, ad esempio, le pubblicità sui veicoli e i pannelli luminosi. Si ricorda che la sospensione degli aumenti tributari non riguardava l'imposta di soggiorno. Inoltre, erano fuori dal blocco gli Enti in riequilibrio pluriennale e gli Enti in dissesto, nonché tutte le entrate non tributarie quali, per esempio, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) e le tariffe dei servizi a domanda individuale.

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