Indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezio

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre il relativo il decreto legislativo.

Il provvedimento prevede che tutti i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Il richiamo nella norma alle “collettività” comporta la necessità di indicare lo stabilimento anche in molte transizioni B2B, quali ad esempio gli scambi commerciali tra pubblici esercizi e propri fornitori.

Vengono chiarite anche le modalità di identificazione geografica della sede e le eventuali esenzioni dall’obbligo di indicazione della sede (per esempio, non è previsto l’obbligo nei c.d. preincarti).

Nel caso in cui manchi l'indicazione dello stabilimento, l'art. 5 del decreto prevede sanzioni comprese tra 2.000 e 18.000 euro, mentre la competenza per l'applicazione delle sanzioni viene affidata all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Le disposizioni del decreto si applicheranno trascorsi 6 mesi dalla pubblicazione in gazzetta, quindi a decorrere da marzo 2018.

Per avere maggiori informazioni le imprese possono rivolgersi alla propria segreteria associativa di riferimento.