Iniziative formative di "Tutela & Servizio"


Iniziative formative di "Tutela & Servizio": entra in vigore il nuovo codice del consumo.

Entrerà in vigore il 23 ottobre il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che accorpa in un solo Codice le varie disposizioni in materia di rapporti con il consumatore.
A breve la Confcommercio provinciale e l'Organizzazione Tutela dei Consumatori del Friuli Venezia Giulia, nell'ambito del progetto "Tutela & Servizio", avvieranno un nuovo ciclo d'incontri con imprenditori e consumatori per illustrare le novità introdotte dalla normativa.
Sono state infatti chiarite ed armonizzate, in 146 articoli, le norme di 21 diversi provvedimenti, tra i quali: la disciplina sui diritti dei consumatori, i provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, alcuni articoli del codice civile (garanzie artt. 1519 bis - 1519 nonies) (clausole abusive 1469 bis – 1469 sexies), i danni provocati da prodotti difettosi, i contratti negoziati fuori dai locali commerciali, i contratti a distanza, le informazione del consumatore, la pubblicità ingannevole e la pubblicità ingannevole e comparativa, i messaggi pubblicitari ingannevoli, la sicurezza generale prodotti, la riforma del commercio (abrogazione art. 18, comma 7), le indicazione dei prezzi ai consumatori, il credito al consumo ed il testo unico legge bancaria e creditizia, i viaggi vacanze circuiti tutto compreso e la multiproprietà.
Si sottolineano le novità più significative introdotte dal provvedimento in esame:
- il diritto (nuovo) dei consumatori ad una educazione al consumo;
- il diritto di recesso (7 giorni per vendite fuori dai locali commerciali e 10 giorni per vendite a distanza) è stato unificato in 10 giorni lavorativi, che vengono applicati anche ai pacchetti turistici negoziati fuori dai locali commerciali;
- nel Codice confluiscono gli articoli del Codice Civile relativi alle garanzie ed alle clausole abusive;
- nel settore delle televendite ingannevoli, rientrano anche l'astrologia, la cartomanzia e i pronostici per i giochi;
- l'obbligo di indicazione dei prezzi per unità di misura si estende anche alle vendite di carburanti (esposizione visibile dalla carreggiata e rispondenza tra quelli indicati e quelli praticati);
- il divieto di utilizzo dei bambini in messaggi pubblicitari che abusino "dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani";
- sul tema della sicurezza dei prodotti, possono presentare le proprie osservazioni alla conferenza di servizi del MAP sia le associazioni della produzione e della distribuzione che le associazioni dei consumatori;
- in merito ai provvedimenti inibitori che possono essere richiesti dalle associazioni a difesa degli interessi dei consumatori, è stato stabilito che l'autorità giudiziaria competente è il tribunale; le procedure di conciliazione possono essere svolte sia presso la camera di commercio che presso altri organismi di composizione delle controversie;
- il Codice prevede la possibilità di inserire altri testi normativi.
Si evidenzia che nel Codice sono assenti le norme sui contratti bancari ed assicurativi, sul mercato finanziario ed in materia di cause collettive.
È opportuno ricordare che tutti i precedenti provvedimenti riguardanti la tutela del consumatore saranno abrogati a partire dal 23 ottobre.
Il decreto in esame è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 162 alla G.

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