La rottamazione ter dei ruoli affidati alla riscossione

Il D.L. n. 119/2018 ha riaperto la possibilità di “rottamare” i ruoli affidati all’agente della riscossione nel periodo che va dal 01/1/2000 al 31/12/2017 ed ha introdotto anche la possibilità di sanare i mancati pagamenti della cosiddetta prima rottamazione (domande presentate nella primavera 2017) nonché della rottamazione bis (domande presentate nella primavera del 2018).

Quindi:

  • per i ruoli affidati nel periodo 01/1/2000 - 31/12/2017 che non sono mai stati rottamati è possibile accedere alla rottamazione ter, presentando una domanda entro il 30 aprile 2019 e con pagamento in 10 rate semestrali di pari importo (quindi in 5 anni) con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019;
  • se non è stato possibile pagare le rate previste dalla prima rottamazione è ora possibile ripresentare una nuova domanda che permette il pagamento in 10 rate semestrali con le scadenze sopra citate;
  • se non sono state pagate una o tutte le 3 rate della rottamazione bis che scadevano a luglio, settembre e ottobre 2018, è possibile pagare tutte le predette rate entro il 07/12/2018. Per l’eventuale debito residuo, l’agente della riscossione invierà entro il 30/6/2019 una nuova comunicazione con pagamento dell’importo residuo in 10 rate semestrali con le scadenze sopra citate.
Inoltre l’art. 4 del D.L. sopra citato prevede lo stralcio dei debiti di importo fino a 1.000,00 euro, alla data di entrata in vigore del presente decreto (24/10/2018). Il carico deve essere stato affidato all’agente della riscossione nel periodo 1/1/2000-31/12/2010.

L’importo di 1.000,00 euro è riferito ad ogni singolo carico affidato agli agenti della riscossione dal e si calcola sommando il residuo capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni alla data del 24/10/2018.