Novità in tema di Detrazione Iva

Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 ha di recente modificato l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA a credito consentendo all’acquirente/committente di scomputare l’imposta nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata, a condizione che la fattura sia “ricevuta” entro il termine della liquidazione periodica.

La nuova disposizione è entrata in vigore il 24.10.2018 e pertanto è operativa già con riferimento alla liquidazione IVA del mese di ottobre 2018, in scadenza il prossimo 16.11.2018.

In linea generale, è quindi possibile esercitare il diritto alla detrazione IVA per le fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nel mese precedente, purché ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo.

Si ipotizzi il caso in cui l’azienda Rossi S.n.c., con liquidazione Iva mensile, riceva il 10 novembre 2018 una fattura di acquisto, relativa ad un bene consegnato il 20 ottobre 2018 (data effettuazione dell’operazione). Con le nuove disposizioni introdotte, l’IVA relativa a tale acquisto può partecipare alla liquidazione del mese di ottobre.

La procedura suindicata peraltro rimane preclusa con riferimento ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente, ossia alle operazioni effettuate in un anno le cui fatture sono ricevute nell’anno successivo. In tal caso l’IVA è detraibile nell’anno di ricevimento della fattura.

La stessa azienda Rossi S.n.c. riceve il 10 gennaio 2019 una fattura elettronica di acquisto tramite SDI relativa ad un’operazione con DDT del 20 dicembre 2018 (data effettuazione dell’operazione). L’IVA relativa a tale acquisto partecipa alla liquidazione relativa al mese di gennaio 2019 (versamento al 18 febbraio 2019).

Per ulteriori informazioni è possibile chiedere un appuntamento al numero tel. 040 7707366 o per e-mail a info@confcommerciotrieste.it.