Prima scadenza per il versamento del bollo sulle fatture elettroniche con le nuove modalità per il 2019

In base al decreto del Ministero dell’Economia e Finanze datato 28 dicembre 2018 è stata introdotta una nuova modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Sono soggetti ad imposta di bollo nella misura di 2,00 euro le fatture (e altri documenti simili), di importo complessivo superiore a euro 77,47 (come previsto dall’articolo 13, Tariffa, parte prima, allegato A, DPR n. 642/1972), emesse in relazione ad operazioni:

– fuori campo IVA, per mancanza del requisito oggettivo e soggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5 DPR 633/72), ovvero territoriale (articoli da 7-bis a 7 septies, DPR 633/72);

– non imponibili e relative a operazioni assimilate alle esportazioni, a servizi internazionali, a servizi connessi agli scambi internazionali, a cessioni ad esportatori abituali;

– esenti (art. 10, DPR 633/72);

– escluse (art. 15 DPR 633/72);

– poste in essere dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario.

La prima scadenza è prevista per il giorno il 23 aprile 2019 relativamente all’imposta dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno.

Le scadenze dall’anno 2019 sono le seguenti:

1° trimestre - 23 aprile 2019

2° trimestre - 22 luglio 2019

3° trimestre - 21 ottobre 2019

4° trimestre - 20 gennaio 2020

Sarà l’Agenzia delle Entrate che effettuerà il calcolo dell’imposta dovuta, in base all’annotazione riportata sulle fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo.

Il pagamento dovrà essere effettuato accedendo alla propria pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate, addebitando la somma dovuta su conto corrente bancario o postale oppure tramite il modello F24 telematico.

Per ulteriori informazioni è possibile chiedere un appuntamento al numero tel. 040 7707366 o per e-mail a info@confcommerciotrieste.it.