Registro operatori compro oro ancora non obbligatorio

Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 ha previsto i seguenti obblighi a carico dei soggetti che svolgono attività di compro oro:

  • dotarsi di un conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita;
  • abbassamento da 1.000,00 a 500,00 euro della soglia per l’uso del contante per le attività del settore, al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni.
Tale provvedimento aveva inoltre previsto che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore (5 luglio 2017) doveva essere emanata da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito decreto contenente le modalità di iscrizione e invio dei dati al Registro degli operatori compro oro, istituito presso l'OAM (Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).

Tale decreto ministeriale, ad oggi, non è stato emanato. Un suo schema è stato oggetto di una consultazione pubblica conclusasi lo scorso 10 novembre, alla quale Federpreziosi Confcommercio ha partecipato con un proprio documento di osservazioni e proposte.

Ne deriva che fino all'adozione del summenzionato decreto, non possono trovare applicazione:

  • le prescrizioni relative gli obblighi di comunicazione al registro
  • la sanzione comminata per esercizio abusivo dell'attività
  • la sanzione comminata per inosservanza degli obblighi di comunicazione
  • la procedura per l'applicazione della sanzione della sospensione dell'esercizio dell'attività
Per ulteriori informazioni è possibile chiedere un appuntamento al numero tel. 040 7707366 o per e-mail a info@confcommerciotrieste.it.